Il Superbonus 110% ammette la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale come intervento trainante. Questo significa che l’intervento può essere eseguito da solo, oppure ad esso si possono legare altri interventi trainati da quello principale.
Come già visto nei nostri precedenti articoli sul Superbonus, il criterio fondamentale da rispettare è che, in seguito ai lavori edilizi, l’edificio consegua un miglioramento dell’efficienza energetica pari a minimo 2 classi (oppure dovrà raggiungere la fascia più elevata con un solo salto di classe). Un altro requisito per poter ottenere il Superbonus (ramo Ecobonus 110%), richiede che l’immobile, prima degli interventi, sia dotato di un impianto di riscaldamento. Ma il camino, probabilmente il sistema di riscaldamento tradizionalmente più utilizzato in Sardegna, può essere considerato tale?
Requisiti dell’impianto di riscaldamento esistente
L’impianto di riscaldamento presente nell’edificio prima dei lavori dovrà essere funzionante, oppure non funzionante, a patto che possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Detto questo, il camino può essere considerato un impianto di climatizzazione invernale valido per poter accedere al Superbonus (ramo Ecobonus 110%)?
Dal momento in cui il Superbonus 110% è entrato in vigore, con il Decreto Rilancio, questa domanda è stata oggetto di discussione per parecchio tempo, anche perché tantissime abitazioni in Sardegna risultano possedere il camino come unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
Con il D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020, per poter consentire a più cittadini possibili di accedere al Superbonus 110%, la definizione di impianto termico è stata modificata e definita in questo modo (art. 3, lettera c): “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Eliminato, dunque, rispetto alle normative precedenti, qualunque riferimento alla potenza nominale dell’impianto.
Superbonus 110%: il camino rientra nella definizione di impianto di riscaldamento?
La definizione del D.lgs. n. 48/2020 lasciava spazio ad alcuni dubbi. Con la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate si è chiarito ulteriormente quali tipologia di installazioni rientrano nelle agevolazioni fiscali. È stato infatti chiarito che “per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento»” e inoltre che “per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E”.
In conclusione, possiamo dire quindi che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali ammissibili al Superbonus 110%:
- Se i lavori sono iniziati dopo l’11 giugno 2020, i camini, le stufe, gli apparecchi radianti per riscaldamento localizzato e gli scaldacqua familiari sono considerati idonei come impianti termici e valgono ai fini dell’accesso al Super Ecobonus 110%;
- Se i lavori sono iniziati prima dell’11 giugno 2020, i camini (e gli altri sistemi) possono essere ammessi ai fini dell’Ecobonus 110% solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi che servono l’unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.