Archives for Luglio 2022

Piscina, che passione! Ma quali permessi occorrono per la costruzione?

Realizzare una piscina in giardino è il sogno di tante persone. Soprattutto in estate, con il caldo torrido che contraddistingue le ultime annate, una piscina domestica fornirebbe un sollievo piacevolissimo e un’opportunità di svago in qualunque momento della giornata.  Tra le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sulle piscine, la maggior parte riguardano autorizzazioni e permessi. In questo articolo cercheremo di fornire tutte le informazioni principali, per fugare ogni dubbio.

Occorrono delle autorizzazioni per costruire una piscina nel cortile di casa? La risposta è sì. In Italia infatti le piscine non rientrano nel campo dell’edilizia libera e dunque è necessario ottenere i relativi permessi per costruire. La normativa è complessa e regolamentata da accordi Stato-Regione recepiti e interpretati in modo diverso dai singoli governi regionali e, talvolta, dalle singole province.

Come districarsi tra le varie normative? Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rivolgersi all’ufficio tecnico comunale, che saprà fugare ogni dubbio, o rivolgersi a un professionista che abbia esperienza nella realizzazione delle piscine nel territorio (il passaparola, come spesso accade, risolve tanti problemi).

Permessi per costruire una piscina

Come stabilito dal  Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato alla progettazione e presentare al Comune di pertinenza la richiesta del permesso di costruire.

Per la costruzione della piscina, il permesso di costruire è necessario quando:
– la piscina ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale
– le norme tecniche degli strumenti urbanistici la qualificano come intervento di nuova costruzione.

La domanda va presentata all’ufficio di pertinenza del Comune, insieme a:
– titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
– autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

La realizzazione della piscina potrebbe essere soggetta agli oneri urbanizzazione, variabili da Comune a Comune, che possono pesare sulle spese burocratiche (art. 20 legge 380/2001). Per questo è bene avere idea delle spese globali per non sforare il budget che ci si era prefissati in partenza.

Piscine interrate: quando basta la DIA?

In alcuni casi è possibile realizzare la piscina in giardino con una semplice Dichiarazione di Inizio Attività. Ciò è possibile quando c’è un rapporto di “pertinenza”, cioè la costruzione è progettata ad uso esclusivo e permanente dell’edificio principale, e si rispettino i seguenti punti:
– gli interventi hanno un volume pari o inferiore al 20% rispetto all’edificio principale;
– gli interventi non la qualificano come nuova costruzione secondo specifici regolamenti urbanistici, ambientali o paesaggistici del Comune.

La DIA deve essere presentata all’ufficio comunale da un professionista (geometra, architetto, ingegnere), che potrà verificare se nel Comune di pertinenza ci sono vincoli di tipo paesaggistico, storico-architettonico o di altro tipo nel piano regolatore.

Piscine non interrate: permesso non necessario

Il discorso cambia se la piscina non è interrata, ma viene poggiata fuori terra, al di sopra del suolo del giardino. In questo caso, la struttura viene considerata come arredo, al pari di un mobile o di un tavolino posizionato all’aperto. Inoltre si tratta di una costruzione mobile, che può essere rimossa e che non richiede interventi di ristrutturazione per essere posizionata e non costituisce una nuova volumetria a sé.

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Abbattimento delle barriere architettoniche: tutti i bonus validi nel 2022

Per i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile beneficiare di due tipologie di incentivi statali, mutuamente esclusivi tra loro. Si tratta del o Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido fino al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75% e l’ormai famoso Superbonus 110%.

Nel caso del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022 ha chiarito che quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche, si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi. Dunque in riferimento a interventi trainati di abbattimento di barriere architettoniche, iniziati precedentemente e da concludersi nel 2022, si potrà usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute fino a tutto il 2022.

In alternativa, se non è possibile usufruire del più conveniente Superbonus (i due incentivi, chiaramente, non possono essere cumulati) si può comunque accedere al Bonus Barriere Architettoniche al 75% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Rientrano in questo bonus, e possono essere portate in detrazione con aliquota al 75%, le spese sostenute per la realizzazione degli interventi:

  1. Mirati all’automazione degli impianti negli edifici condominiali e nelle singole unità immobiliari, al fine sempre di abbattere le barriere architettoniche;
  2. Legati alla sostituzione di un impianto, per i quali rientrano tra le spese agevolabili esclusivamente quelle relative alla bonifica e allo smaltimento del vecchio impianto e dei relativi materiali.

Affinché le spese siano considerate valide ai fini del Bonus Barriere è necessario che vengano rispettati i requisiti di progettazione di cui al Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento al rispetto dei principi di “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità” definiti all’Allegato A dello stesso decreto.

 

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Che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?

Una domanda che ci capita di sentire spesso e la cui risposta sembra semplice, è “ma che differenza c’è tra terrazzo e lastrico solare?”. La differenza in effetti è definita da piccoli dettagli, dal punto di vista prettamente strutturale, mentre a livello giuridico e normativo la distanza è ben più ampia.

Cerchiamo di approfondire meglio la questione. Per lastrico solare si indica solitamente una superficie piana e calpestabile sita nella parte superiore di un edificio che svolge semplicemente la funzione di copertura. Se quest’area calpestabile è invece circondata da ringhiere o parapetti che consentano l’affaccio senza rischi alle persone che vi hanno accesso, allora la superficie prende il nome di terrazzo.

I lastrici solari nei condomini, come qualsiasi copertura, sono a servizio comune di tutti i proprietari. Le terrazze invece sono generalmente accessibili, ad uso esclusivo, dai proprietari degli appartamenti collegati.

A disposizione dei proprietari di terrazzo o di lastrico solare esistono vari bonus, come il Bonus Verde, qualora si voglia creare un orto urbano o un’area verde con manto erboso. L’agevolazione fiscale, confermata dalla Legge di Bilancio fino al 2024, rimborsa fino al 36% gli oneri inerenti la realizzazione del giardino di casa o del condominio. Oppure, la superficie calpestabile si presta bene all’installazione di pannelli fotovoltaici da collegare a un impianto per la generazione di energia elettrica: un investimento che può rivelarsi molto vantaggioso, considerando il continuo aumento dei costi delle bollette di gas e luce.

Se devi ristrutturare il tuo terrazzo o il tuo lastrico solare in Sardegna, contattaci per un preventivo.

 

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