Quando si affronta la costruzione o la ristrutturazione di un edificio, nelle interlocuzioni con l’impresa si fa spesso riferimento al cosiddetto SAL. Oggi vedremo insieme di cosa si tratta, a cosa serve e chi deve redigere questo importante documento.
Il SAL (acronimo di Stato Avanzamento Lavori) è il verbale che descrive le fasi e le varie lavorazioni del cantiere, elencando le attività completate e quelle che ancora devono essere iniziate. Non va confuso con il computo metrico estimativo, ossia il documento redatto dal progettista prima dell’avvio dei lavori per stimare il costo di esecuzione dei lavori di realizzazione di un’opera edile.
Il SAL, come dicevamo, serve per tenere traccia dei progressi del progetto elencando (ed evidenziando quelle concluse o quelle da concludere) le varie attività da completare al fine di completare la costruzione. Tenere sotto controllo il SAL permette di individuare immediatamente problemi o ritardi che possono influire sulla tempistica del progetto, e permette di verificare se il progetto sta procedendo all’interno dei tempi (e del budget) stabiliti.
Si tratta dunque di uno strumento utile di coordinamento per tutte le parti interessate al progetto, per garantire che le attività siano svolte in modo ordinato e sequenziale, che garantisce inoltre sia al committente che alla ditta esecutrice trasparenza e garanzia sul rispetto degli accordi contrattuali.
Chi deve redigere il SAL?
Il documento contenente lo Stato di Avanzamento Lavori viene solitamente redatto dal Direttore dei lavori, ossia il soggetto incaricato di coordinare l’esecuzione dei lavori che ha l’onere di assicurarsi che tutte le attività siano svolte secondo i tempi, i costi e le specifiche definite in fase di progettazione.
Cosa prevede la Legge? SAL e DM 49/2018
Il dm 49/2018 all’art. 14 comma 1 lettera d) menziona lo stato di avanzamento lavori (SAL); in particolare prevede che:
“tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.
Questo documento è fondamentale dunque per gli appalti pubblici ma anche per la richiesta dei bonus edilizi, come il Superbonus. L’agevolazione può essere infatti subordinata, come nel caso dei lavori in ambito condominiale, al raggiungimento di specifiche percentuali dell’intervento complessivo.
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