La coibentazione di una casa o di un edificio commerciale consiste nella posa di un cappotto termico, una tecnica che permette di isolare termicamente un ambiente, evitando (o minimizzando) lo scambio di calore tra interno ed esterno. Questa soluzione è utile sia in inverno che in estate: durante le stagioni fredde il calore, invece di disperdersi all’esterno rimarrà all’interno. Viceversa, in estate, il caldo resterà all’esterno, mantenendo costante la temperatura interna della casa.
Alla luce di quanto descritto, è intuibile quali vantaggi possa portare la coibentazione di un edificio: meno energia elettrica consumata per la climatizzazione che, oltre i grandi benefici per la tutela dell’ambiente, comporta anche un notevole risparmio sulle bollette di gas e luce.
L’installazione del cappotto termico è un intervento che, per via del miglioramento della classe energetica dell’immobile oggetto dei lavori, può essere incentivato con il Superbonus 110%. Il superbonus però non è l’unico incentivo statale. In Italia ci sono infatti diverse agevolazioni che favoriscono gli interventi di coibentazione. Ecco quali sono.
Bonus Ristrutturazione 50%
Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione fiscale del 50% applicabile a manutenzioni generali, manutenzioni straordinarie, restauri, restauri conservativi, ristrutturazioni edilizie, e in alcuni casi specifici, anche nuove costruzioni.
Oltre alle principali categorie di intervento citate, gli incentivi consentono anche progetti finalizzati al raggiungimento dell’efficienza energetica negli edifici, che rientrano nella categoria delle “manutenzioni straordinarie”.
Riguardo alla coibentazione, con il Bonus Ristrutturazioni è possibile detrarre le spese per la riduzione della trasmittanza termica delle:
- Pareti verticali che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani non riscaldati o dal terreno;
- Strutture opache orizzontali e coperture inclinate che separano i vani riscaldati da quelli freddi e dall’esterno;
- Pavimenti che delimitano i locali riscaldati da quelli non riscaldati, dall’esterno e dal terreno.
Ecobonus dal 50% all’85%
L’Ecobonus nasce per favorire gli interventi mirati all’efficientamento energetico, ma concede gli interventi sulla struttura esterna degli edifici esistenti o unità indipendenti esistenti che riguardano: “strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010”.
Ma attenzione, perché se si sceglie solo di coibentare l’esterno della casa esistente senza ottenere alcun vantaggio pratico in termini di dissipazione del calore, non sarà possibile ottenere alcun beneficio fiscale. Il bonus, infatti, necessita di interventi che comportano vantaggi energetici oggettivi e determinabili.
Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, per tale intervento l’ecobonus è concesso nella misura del 65%, con un massimale di spesa pari a 60.000 euro.
Se invece l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è fissata nella misura del:
- 70%, se la superficie interessata dalla coibentazione è superiore al 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) dell’edificio;
- 75%, quando la coibentazione interessa più del 25% della SDL dell’edificio, e l’intervento comporta il conseguimento almeno della “qualità media” ai sensi delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015;
- 80%, se oltre ai requisiti citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono anche interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comportano il miglioramento almeno di 1 classe di rischio rispetto a prima;
- 85%, se oltre agli interventi citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono interventi strutturali che comportano all’edificio la riduzione di 2 classi di rischio sismico.
Per gli interventi che danno diritto al 70% e al 75% di detrazione, il massimale di spesa è pari a 40.000 euro, importo che sarà da moltiplicare per il numero delle unità esistenti in condominio. Per gli interventi detraibili nella misura dell’80 e dell’85% invece, il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro, anche qui da moltiplicare per le unità del condominio.
L’Ecobonus è utilizzabile in detrazione (10 quote per 10 anni), oppure con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Conto termico 65%
Il Conto Termico è un incentivo gestito dall’ente statale GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Si tratta di un rimborso fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. L’incentivo può essere richiesto dai privati, dalle imprese e dagli enti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio, il Conto Termico è destinato unicamente agli enti della Pubblica Amministrazione, come specificato in questo modulo informativo.
Bonus Facciate 90%
Il Bonus Facciate dà diritto a una detrazione d’imposta del 90% per gli interventi volti al recupero e restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1444/1968. Sono ammessi gli interventi effettuati solo sulle facciate e sugli elementi componenti delle facciate, quali ornamenti, fregi e balconi.
Il bonus facciate agevola anche il lavoro di isolamento termico dell’edificio e “sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.
Tutti i lavori dovranno rispettare:
- I requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche del Decreto del 26 giugno 2015;
- I valori di trasmittanza termica definiti dal:
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- DM 11 marzo 2008, con modificazioni del DM 26 gennaio 2010, per tutti i lavori iniziati prima del 6 agosto 2020;
- DM 6 agosto 2020, per tutti i lavori iniziati dal 6 agosto 2020 in poi.
Per il Bonus Facciate, a differenza di altri incentivi, non esistono limiti di spesa da rispettare. L’incentivo è utilizzabile in detrazione (10 quote in 10 anni), oppure con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Superbonus 110%
La maggiore possibilità di risparmio sui lavori di coibentazione è stata introdotta nel 2020 dal Decreto Rilancio: si tratta del tanto chiacchierato Superbonus 110%. L’incentivo interessa e favorisce gli interventi mirati al conseguimento del risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico degli immobili che devono essere adibiti a scopo residenziale.
La coibentazione dell’edificio è considerata l’intervento principale di un lavoro di efficientamento energetico. Può essere realizzato anche senza ulteriori lavori, a patto che l’edificio ottenga un incremento minimo di 2 classi energetiche rispetto alla condizione precedente.
I massimali di spesa per l’intervento di coibentazione sono i seguenti:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
- 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
- 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.
Si dovranno inoltre rispettare:
- I requisiti di trasmittanza termica definiti dal DM 6 agosto 2020;
- I CAM (Criteri Ambientali Minimi) per i materiali isolanti utilizzati, ai sensi del DM 11 ottobre 2017.
Il Superbonus 110% può essere utilizzato in detrazione, stavolta con recupero in 5 quote per 5 anni. Alternativamente, come ormai abbiamo visto più volte, e se si trovano le condizioni giuste, si può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta oppure chiedere uno sconto immediato in fattura dalla ditta che eseguirà i lavori.