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Coibentazione degli edifici, ecco tutti gli incentivi statali in Italia

La coibentazione di una casa o di un edificio commerciale consiste nella posa di un cappotto termico, una tecnica che permette di isolare termicamente un ambiente, evitando (o minimizzando) lo scambio di calore tra interno ed esterno. Questa soluzione è utile sia in inverno che in estate: durante le stagioni fredde il calore, invece di disperdersi all’esterno rimarrà all’interno. Viceversa, in estate, il caldo resterà all’esterno, mantenendo costante la temperatura interna della casa.

Alla luce di quanto descritto, è intuibile quali vantaggi possa portare la coibentazione di un edificio: meno energia elettrica consumata per la climatizzazione che, oltre i grandi benefici per la tutela dell’ambiente, comporta anche un notevole risparmio sulle bollette di gas e luce.

L’installazione del cappotto termico è un intervento che, per via del miglioramento della classe energetica dell’immobile oggetto dei lavori, può essere incentivato con il Superbonus 110%. Il superbonus però non è l’unico incentivo statale. In Italia ci sono infatti diverse agevolazioni che favoriscono gli interventi di coibentazione. Ecco quali sono.

Bonus Ristrutturazione 50%

Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione fiscale del 50% applicabile a manutenzioni generali, manutenzioni straordinarie, restauri, restauri conservativi, ristrutturazioni edilizie, e in alcuni casi specifici, anche nuove costruzioni.

Oltre alle principali categorie di intervento citate, gli incentivi consentono anche progetti finalizzati al raggiungimento dell’efficienza energetica negli edifici, che rientrano nella categoria delle “manutenzioni straordinarie”.

Riguardo alla coibentazione, con il Bonus Ristrutturazioni è possibile detrarre le spese per la riduzione della trasmittanza termica delle:

  • Pareti verticali che delimitano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani non riscaldati o dal terreno;
  • Strutture opache orizzontali e coperture inclinate che separano i vani riscaldati da quelli freddi e dall’esterno;
  • Pavimenti che delimitano i locali riscaldati da quelli non riscaldati, dall’esterno e dal terreno.
Il Bonus Ristrutturazioni è fino al 50% e la spesa massima ammessa è di 96.000 euro. Il bonus può essere utilizzato in detrazione (10 quote uguali vengono restituite in 10 anni) o in combinazione con due nuove opzioni fiscali alternative, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Ecobonus dal 50% all’85%

L’Ecobonus nasce per favorire gli interventi mirati all’efficientamento energetico, ma concede gli interventi sulla struttura esterna degli edifici esistenti o unità indipendenti esistenti che riguardano: “strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010”.

Ma attenzione, perché se si sceglie solo di coibentare l’esterno della casa esistente senza ottenere alcun vantaggio pratico in termini di dissipazione del calore, non sarà possibile ottenere alcun beneficio fiscale. Il bonus, infatti, necessita di interventi che comportano vantaggi energetici oggettivi e determinabili.

Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, per tale intervento l’ecobonus è concesso nella misura del 65%, con un massimale di spesa pari a 60.000 euro.

Se invece l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è fissata nella misura del:

  1. 70%, se la superficie interessata dalla coibentazione è superiore al 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) dell’edificio;
  2. 75%, quando la coibentazione interessa più del 25% della SDL dell’edificio, e l’intervento comporta il conseguimento almeno della “qualità media” ai sensi delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015;
  3. 80%, se oltre ai requisiti citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono anche interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comportano il miglioramento almeno di 1 classe di rischio rispetto a prima;
  4. 85%, se oltre agli interventi citati nel punto 1 o nel punto 2, si conseguono interventi strutturali che comportano all’edificio la riduzione di 2 classi di rischio sismico.

Per gli interventi che danno diritto al 70% e al 75% di detrazione, il massimale di spesa è pari a 40.000 euro, importo che sarà da moltiplicare per il numero delle unità esistenti in condominio. Per gli interventi detraibili nella misura dell’80 e dell’85% invece, il tetto massimo di spesa è di 136.000 euro, anche qui da moltiplicare per le unità del condominio.

L’Ecobonus è utilizzabile in detrazione (10 quote per 10 anni), oppure con le modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Conto termico 65%

Il Conto Termico è un incentivo gestito dall’ente statale GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Si tratta di un rimborso fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico dell’edificio e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. L’incentivo può essere richiesto dai privati, dalle imprese e dagli enti della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda l’intervento di coibentazione dell’edificio, il Conto Termico è destinato unicamente agli enti della Pubblica Amministrazione, come specificato in questo modulo informativo.

Bonus Facciate 90%

Il Bonus Facciate dà diritto a una detrazione d’imposta del 90% per gli interventi volti al recupero e restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, ai sensi dell’art. 2 del DM n. 1444/1968. Sono ammessi gli interventi effettuati solo sulle facciate e sugli elementi componenti delle facciate, quali ornamenti, fregi e balconi.

Il bonus facciate agevola anche il lavoro di isolamento termico dell’edificio e “sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.

Tutti i lavori dovranno rispettare:

  1. I requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche del Decreto del 26 giugno 2015;
  2. I valori di trasmittanza termica definiti dal:

Per il Bonus Facciate, a differenza di altri incentivi, non esistono limiti di spesa da rispettare. L’incentivo è utilizzabile in detrazione (10 quote in 10 anni), oppure con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Superbonus 110%

La maggiore possibilità di risparmio sui lavori di coibentazione è stata introdotta nel 2020 dal Decreto Rilancio: si tratta del tanto chiacchierato Superbonus 110%. L’incentivo interessa e favorisce gli interventi mirati al conseguimento del risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico degli immobili che devono essere adibiti a scopo residenziale.

La coibentazione dell’edificio è considerata l’intervento principale di un lavoro di efficientamento energetico. Può essere realizzato anche senza ulteriori lavori, a patto che l’edificio ottenga un incremento minimo di 2 classi energetiche rispetto alla condizione precedente.

I massimali di spesa per l’intervento di coibentazione sono i seguenti:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.

Si dovranno inoltre rispettare:

  • I requisiti di trasmittanza termica definiti dal DM 6 agosto 2020;
  • I CAM (Criteri Ambientali Minimi)  per i materiali isolanti utilizzati, ai sensi del DM 11 ottobre 2017.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato in detrazione, stavolta con recupero in 5 quote per 5 anni. Alternativamente, come ormai abbiamo visto più volte, e se si trovano le condizioni giuste, si può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta oppure chiedere uno sconto immediato in fattura dalla ditta che eseguirà i lavori.

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Ristrutturazione bagno: tutti gli incentivi fiscali per risparmiare

La ristrutturazione del bagno è un intervento che al momento può usufruire di una sola agevolazione fiscale: il Bonus Ristrutturazioni. Il bagno però è comunque una stanza afferente all’unità immobiliare, dotata di infissi, pavimento e arredamento. Per questo, con un po’ di attenzione, è possibile accedere anche ad altri tipi di incentivi.

In questo articolo vi diremo tutto quello che c’è da sapere sulla ristrutturazione del bagno e sulle relative agevolazioni fiscali.

Ristrutturazione bagno: Bonus Ristrutturazioni come incentivo principale

Partiamo innanzitutto col dire che l’incentivo che “ufficialmente” consente il rifacimento del bagno è il Bonus Ristrutturazioni 2021, che ammette lavori di manutenzione straordinaria. L’agevolazione concede una detrazione IRPEF pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote per 10 anni. In alcuni casi è anche possibile beneficiare dell’incentivo con le due opzioni alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il Bonus Ristrutturazioni, per quanto riguarda il rinnovo del bagno, si configura nelle seguenti declinazioni:

  • Realizzazione ex novo del bagno, ma senza modificarne forma, superficie o volume. In sostanza, senza modifiche strutturali;
  • Rifacimento dell’impianto idrico e sostituzione delle tubature;
  • Interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, come montaggio di sanitari rialzati o ampliamento della porta d’ingresso;
  • Nuova costruzione del bagno con modifiche strutturali (solo per le unità abitative danneggiate o demolite a causa di calamità naturali per le quali è stato dichiarato lo Stato di Emergenza). In questo caso, eccezionalmente, si concede di utilizzare il bonus ristrutturazioni per la costruzione da zero dell’intera unità danneggiata, e non solo del bagno.

Gli interventi sono rivolti solo alle unità abitative residenziali (indipendenti o condominio), e non agli immobili con destinazione d’uso commerciale.

Ecobonus, Bonus Mobili o Superbonus 110%, in base agli interventi da eseguire

Con il Bonus Ristrutturazioni è possibile eseguire numerosi lavori nel bagno usufruendo di corposi incentivi, ma esistono altre possibilità per detrarre ulteriori spese.

Se quindi volete optare per altri interventi mirati a specifici elementi da sostituire o rinnovare, ecco tutto quello che potete fare in bagno con le altre agevolazioni fiscali:

  • Sostituzione degli infissi, con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%;
  • Abbattimento delle barriere architettoniche, con Bonus Ristrutturazioni o con Superbonus 110% ;
  • Acquisto di nuovi mobili per il bagno o per la casa con il Bonus Mobili;
  • Rifacimento pavimento con Ecobonus tradizionale o Superbonus 110%, se si riesce a ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità (per esempio installando un sistema di riscaldamento a pavimento).

Bonus Idrico

Con la Legge di Bilancio 2021 è arrivato anche il Bonus Idrico. Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari

  • i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021.

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Bonus Ristrutturazione 2021, c'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per fare domanda

Bonus Ristrutturazione 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per fare domanda

Il bonus Ristrutturazione 2021 si avvicina alla scadenza, per fare domanda resta tempo fino al 31 dicembre. Ecco a chi spetta e quali sono i requisiti

Il bonus Ristrutturazioni è stato ulteriormente prorogato con la Legge di Bilancio 2021, ma ormai si avvia a scadenza e probabilmente non ci saranno ulteriori slittamenti della data di decadenza di questa agevolazione che risulta attualmente confermata al 31 dicembre 2021.

Non resta molto tempo quindi per beneficiare di questo incentivo introdotto dal governo Conte bis per andare incontro ai cittadini che intendono intervenire con lavori di ristrutturazione di uno stabile finalizzati tra le altre cose al miglioramento della classe energetica dello stesso.

La Legge di Bilancio 2021 ha prolungato la validità del bonus Ristrutturazioni di un anno rispetto alla scadenza originale che era stata fissata al 31 dicembre 2020, e non è da escludere che la Legge di Bilancio 2022 estenda ulteriormente la validità dell’agevolazione, tuttavia ancora è troppo presto per confermare o escludere questa possibilità.

Prorogati fino a fine 2021 tutti i bonus edilizi

C’è ancora tempo quindi per beneficiare del bonus Ristrutturazioni, ma come funziona questa agevolazione, quali spese copre e quali sono i requisiti per potervi accedere? Diciamo anzitutto che si tratta di un bonus che copre il 50% delle spese sostenute nell’ambito degli interventi di ristrutturazione, ma ci sono anche alcune novità introdotte successivamente.

Con la manovra economica varata a fine 2020 sono state prorogate interamente le agevolazioni per la casa introdotte dal governo Conte, senza che venissero apportate modifiche sostanziali per quel che riguarda le aliquote di riferimento per la detrazione.

Tuttavia alcune novità sono state introdotte con la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2021 per i bonus edilizi. Nel testo leggiamo che la proroga serve a “favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni”.

Con la Legge di Bilancio 2021 quindi è stato prorogato il bonus Ristrutturazioni da usare nell’ambito di interventi di recupero edilizio e che prevede una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute. Ad essere prorogati con scadenza a fine 2021 sono anche l’Ecobonus, il bonus Facciate, il bonus Mobili ed Elettrodomestici e il bonus Verde.

Le novità sul bonus Ristrutturazioni 2021

Il bonus Ristrutturazioni va a coprire tutte quelle spese che vengono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021, e grazie ad esso è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’intervento fino ad un limite massimo di 96.000 euro di spesa. L’importo del bonus può arrivare quindi fino a 48.000 euro.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del bonus ricordiamo che deve essere effettuata la comunicazione ENEA, che è obbligatorio presentare entro 90 giorni dalla data in cui sono stati conclusi gli interventi edilzi finalizzati ad ottenere un aumento della classe energetica dell’edificio.

Sappiamo quindi che il bonus Ristrutturazione è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 senza particolari modifiche, ma vi sono comunque alcune novità da evidenziare.

Alcune novità sono state introdotte con il decreto Rilancio e riguardano:

  • la possibilità di beneficiare della detrazione in 10 anni attraverso la dichiarazione dei redditi
  • l’opzione cessione del credito a terzi compresi istituti di credito
  • lo sconto in fattura nel caso in cui vi sia un accordo tra chi ha sostenuto la spesa per i lavori e l’impresa che li ha materialmente svolti.

Altre novità invece, come accennato, sono state introdotte con la scorsa legge di Bilancio. La principale novità riguarda la possibilità di inserire tra le spese su cui si applicherà la detrazione Irpef al 50% anche quelle sostenute per la sostituzione del gruppo elettrico.

Inoltre la scorsa finanziaria ha introdotto un nuovo incentivo per la sostituzione di sanitari e rubinetteria e per l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile.

Quali spese sono coperte dal bonus Ristrutturazione 2021

Il bonus Ristrutturazione 2021 può essere richiesto per specifici interventi e relative spese che sono indicati dall’Agenzia delle Entrate in una guida pratica il cui ultimo aggiornamento è del luglio 2019.

Per il 2021 le novità le troviamo nel comma 60 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio. Una di esse riguarda la possibilità di applicare la detrazione del 50% anche alle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Di seguito pubblichiamo l’elenco completo di tutte le spese coperte dal bonus Ristrutturazioni:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi)
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..)
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica
  • interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici
  • riparazione di impianti per la sicurezza domestica (ad es. sostituzione del tubo del gas o riparazione di una presa non funzionante
  • installazione di apparecchi di rilevazione di gas
  • monitoraggio di vetri anti-infortunio
  • installazione corrimano
  • sostituzione di porte interne

Si può applicare la detrazione Irpef del 50% prevista dal bonus Ristrutturazioni anche nel caso di spese:

  • relative alla progettazione o per altre prestazioni professionali connesse
  • sostenute per prestazioni professionali comunque richieste in base alla tipologia di intervento effettuato
  • necesssarie per la messa in regola degli edifici come previsto dal DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e dalle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • sostenute per l’acquisto dei materiali
  • relative al compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • sostenute per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • il pagamento dell’Iva, dell’imposta di bollo e dei diritti per le concessioni, le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio lavori
  • sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dal Comune in cui si trova lo stabile
  • sostenute per altri eventuali costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

A chi spetta il bonus Ristrutturazioni 2021

Cambia ben poco per quel che riguarda la platea di beneficiari del bonus Ristrutturazioni 2021, infatti con l’ultima legge di Bilancio in tal senso non sono state apportate modifiche. Ciò vuol dire in sostanza che si tratta di un’agevolazione che può essere richiesta da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

A richiedere il bonus Ristrutturazioni per mezzo del quale è possibile accedere alla detrazione del 50% sulle spese sostenute per gli interventi che abbiamo sopra elencato dovrà essere necessariamente il proprietario dell’immobile oppure il titolare dei diritti di godimento e in generale coloro che sosterranno le spese per i lavori di ristrutturazione.

Possono quindi richiedere il bonus Ristrutturazioni 2021 e beneficiare della detrazione fiscale prevista i seguenti soggetti:

  • proprietari e nudi proprietari dell’immobile interessato dagli interventi di ristrutturazione edilizia
  • titolari di un diritto reale di godimento quali uso, usufrutto, abitazione o superficie
  • locatari e comodatari dell’immobile
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, nonché le imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

In quei casi in cui è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, il cosiddetto compromesso, colui che ha acquistato l’immobile può beneficiare dell’agevolazione prevista dal bonus Ristrutturazioni 2021 se:

  • risulta immesso nel possesso dell’immobile
  • effettua i lavori di ristrutturazione a proprie spese
  • il compromesso è stato regolarmente registrato

È anche possibile richiedere il bonus Ristrutturazioni laddove chi effettua materialmente gli interventi è lo stesso beneficiario dell’agevolazione. In questo caso il bonus andrà a coprire il 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari a portare ad effettuare i lavori che appunto vengono svolti in autonomia dal diretto interessato.

Quali documenti servono per richiedere il bonus Ristrutturazioni

Come per gli altri bonus edilizi, anche per richiedere l’agevolazione prevista dal bonus Ristrutturazioni occorre presentare la documentazione prevista dalla normativa. Il contribuente interessato alla detrazione fiscale del 50% prevista dal bonus è tenuto infatti a conservare alcuni documenti per presentare la domanda presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

documenti necessari per la richiesta del bonus Ristrutturazioni 2021 sono i seguenti:

  • domanda di accatastamento
  • ricevute di pagamento dell’IMU
  • nel caso di lavori che interessano parti comuni di edifici residenziali, la delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e la tabella della ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia
  • concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus ristrutturazioni.

Per tutti i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 inoltre bisogna inviare regolare comunicazione all’ENEA sulle spese di ristrutturazione sostenute.

Per inoltrare la comunicazione all’Enea è necessario compilare dei moduli che dovranno contenere tutta una serie di informazioni. Per sapere in che modo va compilata la comunicazione si può fare affidamento alle istruzioni riportate nella guida pubblicata il 21 novembre 2018 che si può trovare sul sito dell’ENEA.

Per quanto riguarda l’obbligo di presentare la comunicazione all’Enea, questo non è da considerarsi esteso a tutti i lavori per i quali si richiede il bonus Ristrutturazioni, ma solo per quegli interventi attraverso i quali si ottiene un risparmio energetico e quindi il passaggio ad una classe energetica più alta.

Come deve essere effettuato il pagamento per beneficiare del bonus Ristrutturazioni

Le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno accesso alle agevolazioni previste dal bonus dovranno essere pagate con metodi tracciabili. Il metodo di pagamento utilizzato non può essere denaro contante, ma sono accettati pagamenti quali bonifico postale o bancario.

Nel bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • la causale del versamento che deve riportare la seguente dicitura: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che ha effettuato i lavori cioè del beneficiario del pagamento.

Nel caso di interventi che riguardano parti comuni dei condomini al codice fiscale dei condomini si dovrà aggiungere il codice fiscale dell’amministratore del condominio o del condomino che effettua materialmente il pagamento.

Se le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia vengono sostenute da più persone e ve n’è più di una che intende beneficiare delle detrazione fiscale prevista dal bonus, allora nel bonifico si dovrà indicare anche il codice fiscale di ciascuna delle persone interessate a beneficiare dell’agevolazione.

Ricordiamo che in ogni caso è possibile ottenere la detrazione prevista dal bonus anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. In questo caso il contribuente può richiedere lo sconto Irpef del 50% sulle spese sostenute previsto dal bonus ma la società finanziaria dovrà pagare necessariamente tramite bonifico segueno le indicazioni per la compilazione.

La società si premurerà di indicare nella compilazione il codice fiscale del soggetti per il quale viene effettuato il pagamento, e il beneficiario del bonus che ha pagato gli interventi tramite finanziaria sarà tenuto a conservare la ricevuta del bonifico effettuato dalla stessa a favore dell’impresa che ha svolto i lavori.

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Climatizzazione e Superbonus, una casa al fresco anche d’estate   

Il Governo, per risollevare l’economia italiana nel post Covid-19, ha introdotto importanti azioni di sostegno a cittadini e imprese con il nuovo Decreto Rilancio. Una delle principali novità è il cosiddetto Superbonus 110%, che permette di azzerare i costi su tutta una serie di lavori di efficientamento energetico di un edificio, e che va ad aggiungersi ai bonus sulle ristrutturazioni e al bonus facciate.

Tra gli interventi rientranti nelle recenti facilitazioni statali, di rilievo e sicuro interesse, sono anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione. Ma cosa significa? Prima di tutto occorre evitare fraintendimenti e utilizzare i termini corretti. Ecco una piccola panoramica sul mondo della climatizzazione domestica.

Differenze tra climatizzatori e condizionatori per la casa

I condizionatori sono macchine che raffreddano l’aria senza gestirne il ricambio e senza deumidificare l’ambiente. I climatizzatori, invece, permettono il riciclo dell’aria, la filtrano e la purificano e sono in grado di deumidificare e, in alcuni casi, anche riscaldare l’ambiente. Oggi la maggior parte dei prodotti per il condizionamento sul mercato sono climatizzatori che raffrescano, riscaldano e deumidificano l’ambiente.

Tecnologia “on-off” e tecnologia “inverter”

La tecnologia “on-off”, quella classica dei primi impianti di condizionamento, è caratterizzata da periodi di attivazione e disattivazione della macchina, a seconda della temperatura dell’ambiente. La tecnologia inverter consente di regolare in continuazione e automaticamente la potenza e la velocità di funzionamento dei climatizzatori. Quale delle due tecnologie scegliere per un impianto di condizionamento? La tecnologia inverter comporta un risparmio energetico di circa il 40%!

Consigli su come scegliere l’impianto di condizionamento per la casa

Esistono varie tipologie di climatizzatori, ma come facciamo a scegliere il migliore impianto per la nostra casa? Ecco le caratteristiche da tenere in considerazione per un acquisto consapevole:

– La potenza, che dovrà essere direttamente proporzionale alla grandezza della stanza da climatizzare. L’unità di misura è espressa in BTU/h e per scegliere il modello giusto è sufficiente moltiplicare 340 per i metri quadrati della stanza.

– La classe energetica è importante per determinare quanto il nostro impianto inciderà sulla bolletta elettrica. La classe più efficiente in commercio è la A+++, si consiglia di acquistare almeno un impianto classe A+.

– Il grado di rumorosità è da tenere ben presente in fase di acquisto. La rumorosità è indicata in etichetta con l’unità di misura Decibel (dB).

Per dimensionare correttamente l’impianto, oltre ai volumi da raffrescare è bene tenere in considerazione anche altri fattori, come l’isolamento termico, le caratteristiche e il numero degli infissi, oltre che l’esposizione al sole della stanza.

Raffrescamento a pavimento

Il raffrescamento (o il riscaldamento) a pavimento è una valida alternativa ai climatizzatori ad aria fin qui trattati, e può garantire temperature confortevoli e un grande risparmio di energia.

Il funzionamento di un impianto di raffrescamento a pavimento è per irraggiamento: all’interno delle serpentine posate sotto il pavimento viene fatta scorrere acqua refrigerata alla temperatura di 15-18°C (l’acqua viene riscaldata a 30-40°C in caso di riscaldamento). La differenza di temperatura è capace di mitigare il clima di tutta la casa.

Trattandosi di sistemi con un’inerzia elevata, però, vanno progettati con attenzione e valutati in base alle esigenze. Se si pensa a un impianto che rinfreschi la casa in poco tempo, il raffrescamento a pavimento non è la soluzione più efficiente per un’abitazione.

Bonus condizionatori al 110% con Ecobonus: quando spetta?

Si può ottenere una detrazione pari al 110% della spesa per tutti i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici.

Bonus condizionatori 2020 al 65% e al 50%:

Attenzione, il bonus condizionatori 2020 è un’agevolazione fiscale che spetta ai contribuenti con o senza ristrutturazione. Infatti, quando il cittadino procede all’acquisto di un condizionatore d’aria che sia in pompa di calore, ossia, che valga sia per il riscaldamento nella stagione invernale, ad integrazione o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente, che per il raffreddamento, ha diritto a detrarre la spesa dalla dichiarazione dei redditi.

L’installazione di un nuovo condizionatore o la sua sostituzione, beneficia quindi di una delle seguenti detrazioni che variano a seconda dell’ambito nel quale viene effettuato l’acquisto:

Bonus condizionatori con ristrutturazione edile: detrazione pari al 50%, se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche a non alta efficienza ma mira al risparmio energetico + riduzione IVA al 10%. Solo su unità immobiliari residenziali o parti comuni, condomini.

Bonus climatizzatori risparmio energetico: detrazione al 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che sostituiscono l’impianto di riscaldamento esistente. Detrazione fruibile sia per abitazioni, uffici, negozi ecc.

Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione: detrazione 50%, quando si realizza una ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, è possibile fruire della detrazione se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici A+ (A per i forni), ivi compresi i climatizzatori.

Bonus condizionatori senza ristrutturazione: se non vengono effettuati lavori di ristrutturazione, è possibile lo stesso fruire dell’agevolazione fiscale, ma solo se si intende sostituire il vecchio ed intero impianto di climatizzatore con un condizionatore, ossia, un nuovo impianto a pompa di calore e ad alta efficienza energetica. In tal caso si ha diritto alla detrazione del 65%.

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Cappotto termico

Proteggere la casa dal caldo e dal freddo: l’importanza del cappotto termico

Perché sentiamo spesso parlare di “cappotto termico” quando si parla delle nostre case e delle temperature che abbiamo al loro interno? Perché si parla anche di “disperdere” il caldo o il fresco al loro interno? E perché a tutto questo sentiamo anche associato il discorso di abbattimento della spesa energetica?

Cosa si intende per “cappotto termico”?

Uno dei metodi più efficaci per migliorare l’isolamento termico un edificio consiste nell’avvolgerlo con un rivestimento isolante: il principio è lo stesso per cui d’inverno indossiamo un cappotto. Per questo motivo i sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS, External Thermal Insulation Composite System) vengono anche definiti “sistemi a cappotto”. Il cappotto termico, non è altro che un rivestimento completo che viene fatto sugli edifici per garantirne da una parte la “protezione” dalle temperature esterne (freddo o caldo che sia), dall’altra, per evitare che la temperatura interna creata o non con sistemi di riscaldamento o condizionamento, non venga dispersa esternamente a causa del principio di trasmittanza.

Abbattimento della spesa energetica

La spesa per la gestione e il condizionamento climatico degli edifici rappresenta circa il 40% del consumo energetico totale europeo. Per migliorare l’efficienza energetica di una struttura edile, vecchia o nuova che sia, consumando quindi meno energia per la climatizzazione, la soluzione migliore è quella di rivestirla con un “cappotto”.

Cappotto termico interno

Il cappotto termico interno consiste nel disporre i pannelli isolanti, di spessore ridotto rispetto a quelli esterni, sulle pareti interne delle abitazioni. Questa è una pratica molto usata all’interno di edifici urbani, in cui è difficile intervenire sulle pareti esterne o per la coibentazione del tetto.

Tuttavia, dal momento che i pannelli sono posizionati all’interno della tua casa, gli spazi ne risulteranno ridotti in volume e l’applicazione potrà essere difficoltosa in alcune zone, come dietro grandi armadi o in cucina.

Cappotto termico esterno

Per realizzare un cappotto termico esterno, sulla facciata di un immobile vengono applicati una serie di elementi edili prefabbricati, da applicarsi direttamente sulle pareti esterne. Si crea infatti un rivestimento composto da adesivo, materiale isolante, fissaggi, rivestimento base, rinforzo (rete in fibra di vetro) e rivestimento finale con primer e/o pittura protettiva. Una volta terminato il lavoro di applicazione, l’edificio si presenta all’esterno come una normale costruzione intonacata che è dotata però di una “barriera isolante” in grado di ridurre la dispersione del calore interna attraverso i muri. Ne consegue, logicamente, un risparmio energetico notevole sui costi per il riscaldamento (elettricità, legna, pellet o altri combustibili).

L’isolamento a cappotto esterno è un tipo di applicazione diffusa, in particolare in piccoli edifici o in ville unifamiliari, ma è largamente usata anche per le facciate dei condomini. Il cappotto termico esterno ha notevoli vantaggi, come maggiore isolamento, prevenzione di danni alle pareti esterne, come crepe o muffa e la riduzione dei ponti termici, cioè le zone fredde causate da discontinuità costruttive.

Intonaco termoisolante esterno

L’intonaco termoisolante è  un’alternativa all’isolamento a cappotto che garantisce una buona riduzione dei ponti termici. Può essere applicato nei casi in cui l’isolamento non sia compatibile con i caratteri estetici e tecnologici delle facciate. Il materiale è costituito da una malta premiscelata a base di inerti leggeri, leganti idraulici e speciali resine additivanti che migliorano le proprietà termiche dell’intonaco tradizionale. I vantaggi dell’intonaco termoisolante è  la rapidità di posa, ma ha un potere isolante inferiore rispetto all’isolamento a cappotto, a causa della maggiore conducibilità termica dei materiali impiegati. Risulta comunque necessario applicare strati di intonaco con spessori pari ad almeno 4-6 centimetri.

Quali materiali isolanti vengono usati per l’isolamento a cappotto?

A seconda delle esigenze personali si può scegliere tra diversi materiali per l’isolamento. Nella scelta, è importante basarsi non solamente sul prezzo, ma anche e soprattutto sulla loro qualità. E sulle loro caratteristiche rispetto all’esigenza dell’edificio da “proteggere” e dal tipo di clime presente. Impertanti poi le loro peculiarità: conduttività termica, traspirabilità (per evitare si crei condensa all’interno dell’edificio), resistenza di diffusione al vapore, atossicità, durevolezza e resistenza al fuoco.

Esistono principalmente due tipi di materiali usati: quelli sintetici e quelli naturali/minerali.

Materiali di tipo sintetico

Tra i materiali sintetici più utilizzati troviamo il polistirene, espanso o estruso (ESP e XPS) e il PVC. Questi materiali hanno un costo inferiore rispetto a quelli naturali e hanno ottime caratteristiche isolanti.

Materiali di origine naturale

L’alternativa ecologica è sempre possibile: si può prevedere un cappotto in sughero oppure in canapa rivestita e intonacata, oppure in lana di pecora. Esistono anche pannelli di origine naturale, come quelli in fibra di legno o vetro, sughero e lana di roccia. Questi materiali non solo sono ottimi isolanti termici, ma anche acustici. Tuttavia, possono essere più costosi perché richiedono tempi di lavorazione più lunghi.

L’isolamento termico mediante cappotto, se eseguito a regola d’arte da aziende specializzare come Global, consente notevoli risparmi energetici, con benefici economici e ambientali, e offre tutta una serie di altri vantaggi per la salute dell’edificio e per il benessere di chi lo abita.

Cappotto termico e detrazioni fiscali

Su questo tipo di interventi è possibile beneficiare di importanti incentivi statali: dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del Superbonus 110%, bonus che potrà essere portato in detrazione fiscale in 5 anni oppure ottenuto come sconto in fattura, con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, oppure a banche o altri intermediari finanziari.

Un motivo in più per programmare fin da ora i tuoi lavori di ristrutturazione e contattarci subito per un preventivo.

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Ristrutturazione

Detrazioni fiscali al 110%: ristrutturazione gratis con il Decreto Rilancio

Ristrutturazioni edilizie, restauri, efficientamento energetico, recupero o tinteggiatura delle facciate esterne, ma anche sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore. Questi alcuni degli interventi sui quali è possibile beneficiare del Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le misure del Governo interesseranno i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica delle abitazioni delle famiglie italiane. Dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del Superbonus 110%, bonus che potrà essere portato in detrazione fiscale in 5 anni oppure ottenuto come sconto in fattura, con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori, oppure a banche o altri intermediari finanziari.

I lavori espressamente citati dal Decreto Rilancio sono quelli che hanno a che fare con l’efficientamento energetico dell’edificio o il suo adeguamento a norme antisismiche. In particolare: coibentazione termica dell’edificio (spesa massima 60.000 euro per ogni unità immobiliare); installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza in condominio (spesa massima 30.000 euro); installazione di caldaie ad alta efficienza (per le abitazioni principali). Questi tre lavori sono cumulabili. La condizione per accedere all’agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento del rendimento energetico.

Non è previsto il superbonus per qualsiasi intervento. Ad esempio il rifacimento dell’impianto idrico, oppure ristrutturare un bagno o abbattere una parete nell’abitazione non rientrano nei benefici dell’ultimo decreto. Per questo tipo di interventi, però, esiste da anni il “bonus ristrutturazione” che prevede detrazioni del 50% diluite in 10 anni.

Edilizia: quali lavori sono detraibili?

  • Ristrutturazioni edilizie: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. In sintesi, i lavori a cui si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96.000 euro previsti dall’ articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.
  • Efficienza energetica: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento. Sono gli interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013.
  • Lavori antisismici: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter dl 63/2013.

Su ognuna di queste lavorazioni, il contribuente potrà applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50% e via dicendo, a ognuno dei lavori si applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Entro il 1° Luglio è comunque atteso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative.

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