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Planimetria catastale: quando serve, come ottenerla e quanto costa

La planimetria catastale è il disegno, riportato in scala 1:200, di un qualsiasi edificio. Questo elaborato, necessario in sede di rogito o in caso di lavori di ristrutturazione, rappresenta il perimetro dell’unità immobiliare, con le suddivisioni interne, le pertinenze, le parti comuni e l’orientamento rispetto al nord geografico. Il grafico contiene diverse informazioni sullo stato dell’immobile, tra cui la destinazione d’uso di locali come cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio e cantina e le altezze.

Come ottenere la planimetria catastale

La planimetria catastale di un edificio si può richiedere negli uffici comunali di pertinenza oppure online, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il rilascio della planimetria catastale riferita allo stato attuale dell’immobile è gratuito. Se invece si necessita della planimetria catastale riferite a stadi precedenti, è previsto un pagamento di € 16 per ogni copia richiesta.

In quali casi serve una planimetria catastale?

La planimetria catastale è un documento richiesto obbligatoriamente in sede di compravendita, ma anche per la stipula di un mutuo, di un contratto d’affitto, ma anche per la presentazione di pratiche e certificazioni edilizie. Per questo motivo deve essere tenuta costantemente aggiornata.

Bisogna sottolineare che ad oggi, però, la planimetria catastale non rappresenta un documento probatorio della proprietà immobiliare. L’unico documento che può essere considerato probatorio è infatti quello depositato presso il Comune.

Quando è necessario modificare una planimetria?

È obbligatorio aggiornare la planimetria, che deve rispecchiare l’attuale stato dell’immobile, ogni volta che un edificio viene ristrutturato o vengono apportate modifiche. Ogni variazione deve infatti essere documentata tramite la planimetria catastale. Se il documento non corrisponde allo stato reale dell’immobile, sarà impossibile effettuare una compravendita o stipulare un mutuo.

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Parere del Fisco sul Superbonus 110%: beneficiari e tipologie di immobile

Parere del Fisco sul Superbonus 110%: beneficiari e tipologie di immobile

Dopo la notizia del rinnovo dell’incentivo per tutto il 2022, torniamo a parlare del Superbonus 110% per chiarire quali siano i potenziali beneficiari e a quali tipologie di immobile possano essere oggetto di interventi. Come ormai noto, il maxi-incentivo è aperto a una vasta platea di possibili beneficiari mentre, riguardo alle tipologie di immobili, ammette esclusivamente quelle residenziali.

Analizzando un recente parere dell’Agenzia delle Entrate, faremo un breve riepilogo sui requisiti necessari per accedere al Superbonus 110% e sul funzionamento dell’incentivo in generale, integrando anche degli specifici chiarimenti.

Beneficiari e Immobili: a chi spetta il Superbonus 110%?

L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 804 del 10 dicembre 2021 ricorda quali siano gli effettivi beneficiari del maxi-incentivo e le tipologie di edificio sulle quali possono operare.

Possono usufruire del Superbonus 110%:

  1. Condomini, per:
  • Interventi trainanti e trainati sulle parti comuni.
  • Solo interventi trainati sulle singole unità immobiliari.
  1. Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni), per intervenire su:
  • Singole unità immobiliari indipendenti;
  • Edifici unifamiliari composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, ma solo se le unità sono funzionalmente indipendenti e se sono dotate di uno o più accesso autonomi dall’esterno.
  1. IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) ed enti analoghi per intervenire su immobili:
  • Di loro proprietà;
  • Di edilizia residenziale pubblica che gestiscono per conto del Comune.
  1. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci.
  2. ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro, correttamente iscritte agli appositi registri.
  3. Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  4. Titolari di reddito d’impresa, arte o professione, solo:
  • Se l’immobile è sito all’interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale;
  • Per eseguire interventi trainanti e trainati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Superbonus 110% e titolari diritti reali: i requisiti obbligatori

Il Superbonus 110%  può essere richiesto anche da chi detiene l’immobile oggetto di interventi in qualità di titolare di diritti reali di godimento. La locazione, essendo appunto un diritto reale, rende possibile la richiesta dell’incentivo, a patto che:

  • Esista un contratto di locazione correttamente registrato;
  • Siano gli stessi locatari a sostenere le spese;
  • Il proprietario (ovvero l’IPAB istante) rilasci una dichiarazione di consenso per gli interventi;
  • Risultino rispettati tutti i requisiti richiesti sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli volti alla riduzione del rischio sismico.

Superbonus in condominio misto e Bonus Casa con opzioni alternative

Per le strutture riconosciute come condominio misto (ovvero in parte residenziale e in parte commerciale), ci sono delle precisazioni da fare. Per far sì che i locatari dei negozi possano partecipare alle spese per gli interventi trainanti e trainati, è obbligatorio dimostrare che più del 50% della Superficie Disperdente Lorda è adibita ad uso residenziale. Non sarà possibile invece conseguire interventi trainati che riguardino le singole unità commerciali.

Per quanto riguarda invece la possibilità per l’istante di usufruire, in alternativa al Superbonus 110%, del Bonus Facciate, dell’Ecobonus o del Sismabonus, si fa presente che i tre incentivi citati ammettono tra i potenziali beneficiari anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. L’Agenzia delle Entrate fa presente anche che i tre incentivi sopra elencati rientrano tra quelli che danno la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

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